L’avvento dell’invio telematico ha consentito all’Amministrazione Finanziaria di rendere più veloce il controllo delle dichiarazioni fiscali e, nell’ottica della trasparenza e della informazione, di comunicare al contribuente l’esito, evidenziando sia la correttezza formale delle dichiarazioni, o segnalando la presenza di errori.

Tali comunicazioni hanno quindi il solo scopo di portare a conoscenza del contribuente le risultanze della fase di controllo delle dichiarazioni, offrendo la possibilità di sanare le irregolarità commesse entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con il versamento di una sanzione ridotta oppure nel caso in cui siano rilevate solo violazioni formali non incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo, senza applicazioni di sanzioni.

Le tipologie delle comunicazioni

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

  • il controllo automatico
  • il controllo formale
  • la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 - pdf e 54 bis del Dpr n. 633/1972) - pdf evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973 - pdf) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:

  • la documentazione conservata dal contribuente
  • i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti
  • rideterminare i crediti d’imposta
  • calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni. Può, infatti, accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) per la dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un’altra per le somme ancora dovute su redditi a tassazione separata

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:

  • concordare con il suo contenuto
  • ritenere che sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di quanto indicato nella comunicazione, tramite modello “F24 precompilato” allegato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.  Nelle comunicazioni relative ai controlli automatici e in quelle relative ai controlli formali la somma dovuta tiene conto delle sanzioni ridotte, mentre per le comunicazioni inerenti i redditi a tassazione separata non sono dovute né sanzioni nè interessi.  

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il controllo automatico della dichiarazione può dar luogo ad una irregolarità quando i conteggi sono regolari, ma risultano versamenti omessi o effettuati in ritardo o quando ancora, risultano errori materiali e di calcolo.

In alcuni casi è emerso che i versamenti considerati omessi non erano semplicemente stati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria per errore formale nella compilazione del modello f24, oppure che i versamenti considerati in ritardo non  erano stati acquisiti pur avendo operato il ravvedimento operoso.

In questi e molti altri casi, il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione,  può regolarizzare la dichiarazione fornendo all’Amministrazione Finanziaria tutti gli elementi necessari chiarificatori, come segue:

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico:

  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)
  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848  800  444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati.

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

  • Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. 

 Attenzione le comunicazioni al contribuente (c.d. "avvisi bonari") non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario. 

Per inviare una Richiesta di Assistenza utilizza il link sottostante "Invia una Richiesta", allegando copia dell'Avviso Bonario e/o della Comunicazione Irregolare e di tutta la documentazione comprovante le proprie ragioni.